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Lista civica "Insieme per Celenza s. T."



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mercoledì 4 aprile 2012

Il Consiglio di Stato da ragione al comune

N. 01346/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01443/2012 REG.RIC.           
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1443 del 2012, proposto dal Comune di Celenza Sul Trigno, rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Pasquali, con domicilio eletto presso Nino Longobardi in Roma, viale Mazzini, 134 sc. B/27;

contro
Soc. Coop. Agr. Zootecnica Salvatore Silla -Società Agricola Cooperativa, rappresentata e difesa dall'avv. Panfilo Di Silvio, con domicilio eletto presso la Segreteria della V Sezione del Consilgio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
nei confronti di
Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Tamiozzo, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Roberto Antenucci, Sandro Antenucci, n. c. ;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. ABRUZZO - SEZIONE STACCATA DI PESCARA -SEZIONE I, n. 31/2012, resa tra le parti, concernente CONCESSIONE IN AFFITTO DI TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO – MCP;


Visto l'art. 62 cod. proc. amm. ;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soc. Coop. Agr. Zoot. Salvatore Silla -Società Agricola Cooperativa e della Regione Abruzzo;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del TAR Pescara di accoglimento della domanda di misure cautelari presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del 3 aprile 2012 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Sandro Pasquali, Panfilo Di Silvio e l'avvocato dello Stato Stefano Varrone;


premesso che a un primo esame l’eccezione di inammissibilità della impugnazione proposta, per difetto di interesse a ricorrere da parte dell’appellante, sollevata dalla difesa dell’appellata (v. pag. 12 mem. cost.) appare chiaramente infondata poiché viene richiamata una disposizione –l’art. 47 della l. n. 203/82- che implica la devoluzione delle relative controversie, vertendosi in materia di affitto agrario, a un giudice diverso da quello amministrativo;
considerato che la disposta fissazione del merito in primo grado per l’udienza del 24 maggio 2012 non preclude a questo collegio di rilevare che a un sommario esame appaiono –ammissibili e- sorretti da sufficiente “fumus boni juris” i motivi di appello del Comune concernenti:
-la parziale irricevibilità del ricorso di primo grado, con riferimento alla tardività della impugnazione della determina n. 210 del 7.11.2011, affissa all’albo pretorio “on line” dal 7 al 21.11.2011 (cfr. Cons. St. , V, n. 1580/12);
-la parziale inammissibilità del ricorso medesimo per la omessa impugnazione dei provvedimenti lesivi menzionati dall’appellante a pag. 7 ric. app. ; e
- il parziale difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per quella parte del ricorso in cui viene chiesta la dichiarazione di validità e di efficacia del contratto di affitto, con scadenza il 10.11.2012, vertendosi in materia di contratti agrari ex l. n. 203/82;
che inoltre il danno per l’appellante sussiste ed è grave e irreparabile dato che risultano già assegnate le porzioni di suolo ai coltivatori che hanno presentato domanda e che, in ogni caso, i preminenti interessi pubblici di cui il Comune appellante, quale ente esponenziale dei diritti di uso civico, è portatore, prevalgono sull’interesse della società appellata;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l'appello (Ricorso numero 1443/2012) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: le compensa.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:


Pier Giorgio Trovato, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)