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Lista civica "Insieme per Celenza s. T."



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martedì 20 novembre 2012

Corte dei Conti - Pronuncia definitiva di condanna

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo
composta dai signori magistrati
Martino Colella                               Presidente
Lucilla Valente                                Giudice
Gerardo de Marco          Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 18694 del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale, in persona del Vice Procuratore Generale Massimo Perin,
nei confronti dei signori
- Rodrigo CIERI (CRI RRG 38T26 C428U), difeso dagli Avv.ti Vincenzo Umberto Colalillo (CLL VCN 46M03 A930U) del Foro di Isernia e Antonio Marcello Boschetti (BSC NNM 66H11 I148I) del Foro di Vasto;
- Giampiero AQUILANO (QLN GPR 71E17 E372B) e Martin Heinz FELICE (FLC MTN 66E08 Z112S), entrambi difesi dall'Avv. Lorenzo D'Angelo (DNG LNZ 68H16 E372O) del Foro di Vasto;
- Domenico AQUILANO (QLN DNC 53B22 C428N), difeso dall'Avv. Antonio Marcello Boschetti (BSC NNM 66H11 I148I) del Foro di Vasto;
- Antonio CIERI (CRI NTN 47S07 C428C), difeso dall'Avv. Pierpaolo Andreoni (NDR PPL 66L16 F205U) del Foro di Vasto.
FATTO
1. Con l’atto di citazione in epigrafe la Procura chiede la condanna dei convenuti (nella loro rispettiva qualità di: sindaco, il signor Rodrigo Cieri; assessori, i signori Martin Heinz Felice e Giampiero Aquilano; responsabile dell'Ufficio tecnico, il signor Antonio Cieri; progettista e direttore dei lavori di opera pubblica, il signor Domenico Aquilano; tutti in rapporto di servizio con il Comune di Celenza sul Trigno all’epoca dei fatti contestati) al risarcimento di un danno stimato in complessivi euro 77.223,00 conseguente alla vendita del “blocco C” dell'ex convento di San Donato (denominato “il Chiostro”) da parte del Comune alla società cooperativa per azioni Samidad Onlus.
In particolare, la Procura ritiene che l'operazione in parola sia stata dannosa sotto tre concomitanti profili: 1) irragionevole rateizzazione del prezzo in trenta rate semestrali dell'importo di euro 2.000,00 ma senza alcun aggravio di interessi a carico di Samidad; 2) irragionevole pattuizione di un prezzo di vendita di soli euro 90.119,76 a fronte di un valore dell'immobile di gran lunga superiore, stimabile tra i 280.000,00 e i 328.000,00 euro; 3) irragionevole ed illegittimo impiego di finanziamenti pubblici per lavori eseguiti sull'immobile successivamente alla cessione alla società privata Samidad. Ne deriva un danno, in capo all'amministrazione comunale, stimabile nei seguenti importi: 1) euro 17.223,23 per interessi legali non computati sul prezzo di vendita corrisposto ratealmente; 2) euro 30.000,00 (valutato equitativamente) per differenziale tra il valore del bene e il prezzo di vendita; 3) euro 30.000 pari alla quota di finanziamento pubblico destinata all'effettuazione di lavori sul bene già ceduto alla cooperativa privata.
L’istruttoria svolta dal Pubblico Ministero ha tratto spunto da una circostanziata denuncia, versata in atti, redatta dal nuovo Sindaco in carica, anche alla luce delle indicazioni fornitegli dal legale di fiducia dell'ente in apposito parere.
 Nella citazione si ricostruisce l’operazione in discorso, soffermandosi in particolare, tra le altre, sulle  seguenti due deliberazioni della Giunta Comunale:
-           delibera di Giunta n. 61 del 24.10.2006, avente ad oggetto la «approvazione schema di convenzione per concessione in gestione alla cooperativa sociale p.a. Onlus SAMIDAD con sede in Lanciano dell'immobile adibito a R.S.A.» (segnatamente, con la delibera erano fissate le condizioni per la concessione in gestione dell'intero immobile successivamente al trasferimento alla Samidad del relativo blocco “C”, già deliberato dal Consiglio Comunale con delibera n. 11 del 24.01.2006);
-           delibera di Giunta n. 11 del 12.02.2007, avente ad oggetto «lavori di ampliamento R.S.A. Contributo Regione Abruzzo L.R. 6/2005 erogato alla C.M.A.V. “Interventi di sistemazione ad opere pubbliche di interesse comunitario nei Comuni di Celenza sul trigno e Castiglione M.M.” Affidamento incarico per l'importo di € 150.000,00» (segnatamente, con la delibera era incaricato l'arch. Domenico Aquilano di progettare i lavori di sistemazione della R.S.A. come richiesto al Comune dalla Comunità Montana Alto Vastese, in relazione alla disponibilità del contributo concesso dalla Regione alla Comunità Montana e messo a disposizione da quest'ultima per l'ampliamento della R.S.A.).
Soggiunge la Procura Regionale che per gli stessi fatti sono stati rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di Vasto il Sindaco Cieri e il progettista Aquilano, accusati di aver commesso il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, avendo concorso, secondo il Pubblico Ministero penale, a trarre in inganno l'amministrazione circa la natura pubblica (anziché privata) dell'immobile al quale era destinato un finanziamento pubblico di euro 150.000.
Ad avviso del Pubblico Ministero contabile, “emerge nella vicenda in parola una responsabilità amministrativa per colpa grave degli amministratori incolpati (...), stante l’oggettiva presenza di un danno patrimoniale diretto per il bilancio comunale”. Al riguardo, nella citazione si deduce, tra l'altro, che:
-           è un evidente fatto obiettivo che sul debito rateizzato per la vendita di una porzione di immobile pubblico di 140 mq non sia stato applicato alcun interesse, perlomeno al tasso legale, così come è un fatto oggettivo ed evidente che sono stati finanziati con il carico sul pubblico bilancio lavori destinati al miglioramento della parte privata dell’immobile; questi fatti, osserva la Procura, trovano conferma nell’iniziativa assunta dalla Regione Abruzzo e dalla Comunità montana nella revoca, con conseguente perdita per il Comune, dei finanziamenti pubblici erogati e non usati interamente su beni pubblici;
-           inoltre, nella procedura di vendita è stata del tutto assente la valutazione economica del bene da cedere da parte dell’amministrazione comunale;
-           tutto ciò emerge, senza possibilità di contraddittorio, dalla valutazione dell’immobile ceduto riportata sui bilanci della SAMIDAD: infatti, alla voce Immobilizzazioni materiali (terreni e fabbricati) del bilancio di esercizio al 31.12.2007 era registrato l'importo di € 95.959,00, di cui € 90.119,76,00 corrispondevano al valore di acquisto del cd. blocco “C”, mentre al 31.12.2008 il bene era stato rivalutato di ben 190.000,00 euro, sulla base di una perizia iniziale di euro 328.000,00 poi rivista in diminuzione dal collegio sindacale della stessa Samidad;
-           sostanzialmente, la Procura regionale non contesta ai convenuti la scelta di vendere una quota dell’immobile a una cooperativa privata, ma contesta la modalità irragionevole del procedimento seguito, perché privo di una preliminare valutazione del bene, perché privo dell’addebito all’acquirente della quota interessi e perché la cessione del bene non ha seguito una procedura di gara che avrebbe consentito anche la possibilità di cedere il medesimo bene a un prezzo più conveniente;
-           in ragione dell’utilizzazione del finanziamento pubblico per il miglioramento di un immobile acquisito da una parte privata, la Comunità Montana Alto Vastese ha revocato al Comune il finanziamento a suo tempo erogato; quest’ultima ipotesi, si osserva in citazione, “quando accadrà, aumenterà ancora di più il pregiudizio finanziario per l’ente locale, il quale si vedrà sottrarre finanziamenti pubblici che dovevano essere utilizzati per il proprio territorio”.
2. Si sono costituiti in giudizio tutti i convenuti, con il patrocinio dei legali indicati in epigrafe, concludendo per il rigetto della domanda della Procura con refusione delle spese di lite, o comunque per la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità o infondatezza degli addebiti, ovvero ancora, in via subordinata, per la massima riduzione degli addebiti. In via istruttoria, è stata anche chiesta l'integrazione del contraddittorio con i consiglieri comunali che hanno assunto la delibera n. 3 del 24.01.2006 (concernente l'alienazione della porzione immobiliare in giudizio) oltre che con il Segretario comunale all'epoca in servizio, con il Sindaco subentrante all'amministrazione Cieri e con il Presidente della Comunità Montana che ha approvato il progetto di ampliamento e il relativo finanziamento.
Nel merito, con ampia disamina della fattispecie, in fatto e in diritto, le difese di tutti i convenuti convergono, in estrema sintesi, nel porre in risalto i seguenti elementi:
-           il piano di rateazione oggetto di contestazione comprende gli interessi, come si evince dal prospetto allegato alla delibera del consiglio comunale n. 3 del 2006;
-           il prezzo di cessione della porzione immobiliare è ampiamente congruo alla luce: a) dei valori rilevati dall'Agenzia del Territorio; b) della perizia giurata di stima dell'Ing. Masciulli, depositata in atti; c) delle condizioni dell'immobile al momento della cessione (al rustico, da completare); d) della finalizzazione della porzione al servizio di R.S.A. proprio della restante parte della struttura, cui era di fatto e di diritto vincolata ed asservita la porzione ceduta;
-           la cessione del 20% dell'ampliamento della struttura alla Samidad si era resa necessaria per riconoscere formalmente alla stessa la rilevante compartecipazione finanziaria alla realizzazione della R.S.A. (commisurata alla stessa percentuale);
-           nessun danno si è verificato per l'amministrazione comunale, anche in considerazione dei finanziamenti ottenuti e dell'opera realizzata;
-           in ogni caso, non può ignorarsi il forte beneficio economico, sociale, occupazionale per l'intera collettività amministrata;
-           non sussiste il nesso causale tra evento contestato e condotta dei convenuti, posto che l'intervento di ampliamento della struttura e la connessa richiesta di finanziamento poteva essere rimodulata dopo l'emanazione della delibera di Giunta regionale; infatti la richiesta di finanziamento e il progetto di ampliamento sono antecedenti all'emanazione dei criteri di finanziabilità dei progetti; ad ogni modo, la Giunta Cieri era già cessata al momento della realizzazione concreta dell'intervento, addebitabile quindi alla Giunta successiva la quale, pur potendo, non ha intrapreso nessuna azione per scongiurare il prodursi del danno oggi in contestazione;
-           la cessione dell'immobile e le relative condizioni erano state stabilite dal Consiglio Comunale con delibera n. 3 del 2006, non dagli odierni convenuti, i quali non hanno peraltro neppure partecipato a tutte le deliberazioni di Giunta oggetto di contestazione.
I convenuti hanno quindi concluso per la inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza degli addebiti, per il proscioglimento nel merito non sussistendo gli elementi costitutivi dell'illecito (né il danno, né il nesso causale, né la condotta dolosa o gravemente colposa) o in subordine per la rettifica in diminuzione del danno stesso, con attribuzione parziaria ai singoli convenuti e con esercizio del potere di riduzione equitativa dell'addebito. In via istruttoria, è stata chiesta l'integrazione del contraddittorio con i consiglieri comunali (che adottarono la citata delibera n. 3 del 2006), dell'ex Segretario Comunale dott.ssa Conti, del Sindaco Venosini (subentrato al Cieri) e del Presidente della Comunità Montana (signor Piluso).
3. All'udienza pubblica del 17 ottobre 2012, udito il Giudice relatore, sono intervenuti, come da verbale, il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale Massimo Perin e gli Avv.ti Antonio Marcello Boschetti, Lorenzo D'Angelo e Pierpaolo Andreoni per i convenuti.
In sede di interrogatorio libero, tra l'altro, i legali di parte convenuta hanno precisato: che nella somma complessiva di novantamila euro, pattuita per la cessione del “blocco C” dell'immobile, sono ricompresi interessi passivi stimabili in circa 13.800 euro (o in somma inferiore), secondo un calcolo pro rata della quota di compartecipazione della Samidad alla realizzazione del piano di ampliamento dell'immobile; che sulla vicenda è tuttora pendente, oltre al procedimento penale indicato in citazione (che risponde, per la precisione, al n. 42/2009  N.R.R.G. e al n. 125/09 R.G. G.I.P.), anche un procedimento civile che vede coinvolti, a vario titolo, il Comune di Celenza, la Comunità Montana e la Samidad, per la regolazione dei relativi rapporti obbligatori; che nel procedimento penale non è stata depositata una perizia del Pubblico Ministero sul valore dell'immobile alienato dal Comune di Celenza a Samidad (pur indicata verosimilmente per errore materiale nel decreto che dispone il giudizio).
Dopo ampia discussione orale, in esito alla quale tutte le parti hanno confermato le proprie conclusioni, la causa è stata trattenuta in camera di consiglio per la decisione.
DIRITTO
I. Questa Corte è chiamata a giudicare della responsabilità della Giunta municipale (Rodrigo Cieri, Giampiero Aquilano, Martin Heinz Felice), del responsabile dell'Ufficio tecnico (Antonio Cieri) e del progettista nonché direttore dei lavori di un'opera pubblica (Domenico Aquilano), tutti in rapporto di servizio con il Comune di Celenza sul Trigno, in relazione ad un'operazione di cessione immobiliare intercorsa tra il Comune medesimo e la cooperativa sociale per azioni “Samidad” Onlus. In particolare, nell'ambito dell'operazione in discorso, il Comune ha ceduto alla cooperativa una porzione (il c.d. “blocco C”) di un più vasto complesso immobiliare (il c.d. “Chiostro”, vale a dire l'ex convento di San Donato), utilizzato come Residenza Sanitaria Assistenziale. L'originario immobile, infatti, era stato ristrutturato ed aveva formato oggetto di successivi interventi di ampliamento, con la compartecipazione finanziaria della cooperativa privata Samidad Onlus e di altri soggetti pubblici, secondo quanto minuziosamente descritto negli atti di causa; la cessione, per la parte corrispondente a circa un quinto, della superficie dell'ampliamento dell’intero complesso immobiliare aveva consentito al Comune, nella prospettazione difensiva, di acquisire risorse finanziarie per completare il complesso immobiliare stesso e di assicurare alla collettività il rapido avvio dell’operatività della residenza.
Come già esposto nella precedente parte in “fatto”, la Procura ritiene che l'operazione in parola sia stata dannosa, sotto tre concomitanti profili: 1) irragionevole rateizzazione del prezzo in trenta rate semestrali dell'importo di euro 2.000,00 ma senza alcun aggravio di interessi a carico di Samidad; 2) irragionevole pattuizione di un prezzo di vendita di soli euro 90.119,76 a fronte di un valore dell'immobile di gran lunga superiore, stimabile tra i 280.000,00 e i 328.000,00 euro; 3) irragionevole ed illegittimo impiego di finanziamenti pubblici per lavori eseguiti sull'immobile successivamente alla cessione alla società privata Samidad. Ad avviso della Procura l'operazione ha causato un danno, in capo all'amministrazione comunale, stimabile nei seguenti importi: 1) euro 17.223,23 per interessi legali non computati sul prezzo di vendita corrisposto ratealmente; 2) euro 30.000,00 (valutato equitativamente) per differenziale tra il valore del bene e il prezzo di vendita; 3) euro 30.000 pari alla quota di finanziamento pubblico destinata all'effettuazione di lavori sul bene già ceduto alla cooperativa privata.
I convenuti sostengono invece che l'operazione sia stata altamente vantaggiosa per il Comune, avendo ottenuto la ristrutturazione e l'ampliamento di un immobile di grande pregio, ampliamento rimasto nella proprietà pubblica per l'82% circa, grazie non solo al finanziamento pubblico, ma anche alla forte compartecipazione della cooperativa (la quale avrebbe speso circa euro 400.000 per l'iniziale adeguamento della residenza, oltre ad euro 30.000 per il primo ampliamento, euro 90.119,76 per l'acquisto del “blocco C”,  euro 183.000 per ulteriori lavori, senza contare che sulle porzioni immobiliari rimaste di proprietà pubblica la cooperativa continua a pagare un canone di concessione di euro 20.000 annui); a ciò va aggiunto il beneficio sociale, occupazionale, economico, culturale derivante dall'attività sanitaria assistenziale proficuamente svolta nella struttura di nuova creazione.
II. Ciò posto, dalla ricostruzione dei fatti risultante dagli atti e documenti versati in giudizio e dalle precisazioni fornite dalle parti anche in udienza, possono trarsi, tra l'altro, i seguenti elementi:
-           la superficie totale del complesso immobiliare dell'ex convento è aumentata, con gli ampliamenti, di circa mq 780 (v. perizia dell'Ing. Masciulli, di parte convenuta), di cui circa mq 140 (corrispondenti al “blocco C”) alienati alla Samidad per il prezzo di euro 90.119,76;
-           il prezzo di cessione del “blocco C”, secondo quanto dichiarato in udienza dai legali di parte convenuta, sarebbe da intendersi comprensivo di una “quota interessi” stimabile, secondo un calcolo pro rata, in euro 13.800 (per cui il prezzo di vendita del “blocco C”, al netto degli interessi di rateazione, ammonterebbe ad euro 76.320); secondo un diverso calcolo pro rata, pure prospettato dai legali in udienza, la quota interessi andrebbe determinata in euro 11.350, secondo la proporzione 57.747 : 305.297 = x : 60.000 (ragguagliando, cioè, la somma di 60.000 euro, oggetto di pagamento rateale da parte di Samidad nei confronti del Comune, al rapporto tra quota interessi e somma delle rate del mutuo di euro 247.550 acceso dal Comune per finanziare l'originario ampliamento della struttura, sulla base dei dati ricavabili nel prospetto allegato alla citata delibera n. 3 del 2006); secondo quest'ultimo calcolo, il prezzo di vendita, implicitamente comprensivo di interessi passivi a carico di Samidad, sarebbe quantificabile in euro 78.770;
-           la restante parte del complesso immobiliare (circa 640 mq) è stata comunque concessa in gestione alla Samidad fino al 2032, come da delibere di Giunta n. 61 del 24 ottobre 2006 e n. 13 del 22 febbraio 2007;
-           v'è controversia sul valore attribuibile al “blocco C” al momento della cessione; certo e incontestato è che il blocco in parola, alienato a Samidad, ha avuto un costo di costruzione non inferiore ad euro 84.226,20 (secondo la stima di parte convenuta dell'Ing. Masciulli), e che in base alla quotazione media minima UTE all'epoca applicabile (attestantesi intorno alla somma di euro 500,00/mq) il prezzo sarebbe stimabile in euro 70.000; applicando invece il valore medio massimo dell'UTE (circa euro 750,00/mq) il prezzo sarebbe di euro 105.000; secondo la stima del Collegio Sindacale della Samidad il valore congruo da appostare in bilancio era di euro 280.000 circa; utilizzando la stessa metodologia di stima, come rettificata dalla difesa dei convenuti, l'importo sarebbe invece di euro 123.000;
-           pende una controversia, dinanzi al Giudice civile, volta a regolare i rapporti tra il Comune di Celenza, la Comunità Montana e la Samidad, attinenti anche al rimborso in favore della Comunità Montana, da parte del Comune e di Samidad, dei finanziamenti relativi al secondo progetto di ampliamento e completamento del complesso immobiliare;
-           pende, come esposto, un giudizio penale volto a chiarire se il Sindaco Cieri e il progettista Aquilano abbiano, in concorso tra loro, tratto in inganno l'amministrazione pubblica circa la destinazione di un finanziamento pubblico di euro 150.000 alla realizzazione di un immobile privato (nella specie, il blocco C).
III. Non può negarsi la natura meritoria dell'intero progetto di recupero ed ampliamento dell'ex convento, per crearvi una Residenza Sanitaria Assistenziale, progetto effettivamente realizzato con evidenti benefici per la collettività non solo del Comune di Celenza, ma dell'intera Comunità montana. Molteplici sono, tuttavia, gli aspetti di perplessità sull'intera vicenda, efficacemente compendiati negli esposti  inviati all'autorità giudiziaria e versati nel fascicolo processuale. Di seguito, se ne richiamano soltanto alcuni.
Invero, non risulta che la cooperativa Samidad sia stata, fin dall'origine, individuata quale gestore del “Chiostro” sulla base di una qualche procedura selettiva o comparativa basata su offerte o progetti. Né, a seguire, il progressivo sempre maggiore coinvolgimento finanziario ed operativo della società nell'ampliamento del complesso immobiliare (fino ad acquisirne in proprietà una porzione, pari a circa un quinto, assicurandosene la concessione venticinquennale sulla restante parte) sembra rispondere ad un previo disegno basato sulla trasparenza delle procedure e sulla selezione del partner privato.
Desta poi stupore la clausola, inserita nel contratto di concessione in gestione approvato dalla Giunta con la citata deliberazione n. 61 del 2006 (art. 3) con formulazione assai diversa e più ampia rispetto a quella presente nel precedente contratto (approvato con deliberazione el Consiglio Comunale n. 55 del 27 novembre 1999), secondo cui il Comune (concedente), oltre a garantire e conservare al concessionario (Samidad) la gestione dell'immobile concesso fino all'anno 2032, salvo proroghe, “si impegna, inoltre, a trasferire al concessionario eventuali sovvenzioni o contributi di legge relativi sia alla gestione dell'immobile per il servizio pubblico cui lo stesso è finalizzato ed ai quali il concessionario non possa direttamente accedere (resteranno esclusi da tale obbligo quei contributi o finanziamenti trasferiti al concedente per la manutenzione straordinaria) sia ai contributi o finanziamenti provinciali, regionali, nazionali ed europei riguardanti il progetto di ampliamento della struttura, in corso”. Si tratta, infatti, di una clausola di portata talmente ampia, nella sua infelice formulazione, da poter ingenerare perfino dubbi su una possibile illiceità della causa, salva un'interpretazione adeguatrice volta a ricondurre la previsione a diritto.
Deve, ancora, rilevarsi che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 in data 15 luglio 2005 (secondo quanto fatto palese nelle premesse della successiva delibera di Giunta n. 61 del 24 ottobre 2006) si era inizialmente deliberato “di cedere (...) alla Samidad, gestore della RSA (...), il 20% del valore del progetto di ampliamento della Residenza Sanitaria, nella definitiva misura monetaria che sarà accertata al termine delle opere, e a seguito del certificato di collaudo e regolare esecuzione”. Successivamente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 24 gennaio 2006, si decideva piuttosto di alienare immediatamente alla Samidad una quota pari al 15% dell'ampliamento in corso di realizzazione, corrispondente a circa 140 mq, sulla base di un prezzo fissato ex ante in euro 90.119,76 (in mancanza di ogni stima e motivazione sul criterio di determinazione del prezzo, viene da pensare che esso sia stato commisurato tout court al 15% del costo complessivo dell'ampliamento, inizialmente ipotizzabile per l'appunto in euro 600.000 circa, secondo una stima peraltro rivelatasi non realistica già prima della cessione).
Per inciso, cade opportuno rimarcare come l'acquisto del terreno su cui realizzare l'ampliamento, benchè di valore modesto (meno di tremila euro) fosse stato a suo tempo preceduto da un apposito parere dell'UTE (v. la scrittura privata di cessione volontaria del 2 aprile 1997), mentre un analogo accorgimento non è stato utilizzato per la determinazione del presso di cessione del blocco C, in discorso, a dispetto della maggior rilevanza economica dell’operazione.
IV. Tutto ciò premesso, pur dando atto che i documenti di causa possono prestarsi a diverse “chiavi di lettura” ed intendendo perciò questa Corte, in mancanza di elementi certi di segno opposto e nell’ambito del proprio prudente apprezzamento, prestar fede in linea di principio alle difese dei convenuti (per la gran parte supportate dalla pertinente documentazione), appaiono comunque insuperabili le contestazioni del Pubblico Ministero in ordine alla effettiva congruità del prezzo di cessione.
Va premesso, al riguardo, aderendo in ciò alla prospettazione difensiva, che il prezzo di cessione del “blocco C”, ancora in fase di costruzione e destinato al completamento della residenza, stante la peculiarità dell’operazione e il contesto in cui essa veniva a collocarsi, potesse discostarsi, non irragionevolmente, dal mero valore “di mercato” e potesse essere valutato secondo criteri “non lucrativi” (ad esempio, non al valore di “mercato”, ma al “costo”), tenendo a mente che lo scopo della cessione non era la realizzazione di un profitto (come sarebbe stato per una impresa) bensì la realizzazione di una Residenza Sanitaria. Ragioni di prudenza impediscono, sotto altro profilo, di accogliere la stima di valore della Procura, basata unicamente sull'appostazione dell'immobile nel bilancio Samidad, senza tenere nella dovuta considerazione la circostanza per cui la Samidad stessa, come documentato dai convenuti con il deposito in giudizio di tutte le fatture pagate dalla cooperativa medesima, ha sostenuto nell'immobile spese ulteriori rispetto al prezzo di acquisto del blocco C (per ascensori, porte antincendio, sistemi di sicurezza, cartellonistica, cablature, impiantistica, copertura del solaio, ecc.) per un importo documentato di circa 180.000 euro, in linea di principio valutabili ai fini della relativa patrimonializzazione in bilancio, ma non incidenti sul valore del bene al momento della cessione.
Fatta questa doverosa premessa, però, anche accogliendo l'assunto difensivo per cui nel prezzo di euro 90.119,76 erano in realtà già compresi interessi di rateazione per euro 11.350 (secondo uno dei due calcoli pro rata propugnati in udienza, accolto nella misura maggiormente favorevole ai convenuti), emerge una stima del valore della cessione pari ad euro 78.770,00. Ma è evidente l'irragionevolezza di questo importo, sol che si consideri che il costo di costruzione del blocco C, come quantificato ex post dallo stesso perito dei convenuti, si attestava sull'importo di euro 84.226,20 (peraltro con un'imputazione analitica dei costi di cantiere verosimilmente incompleta e comunque da sottoporre ad attenta verifica, potendosi presumere, dalla lettura completa degli atti di causa, l’esistenza di ulteriori costi, formalmente sostenuti da Samidad ma successivamente recuperati mediante “trasferimento” di finanziamenti pubblici, salvo l’esito del contenzioso civile tuttora in corso). Il che significa che il blocco C è stato alienato ad un prezzo addirittura inferiore al costo vivo di costruzione dell'opera, cioè sicuramente in perdita per oltre 5.000 euro. Ciò con una valutazione oggettiva, compiuta ex post, verosimilmente sottostimata.
Alle stesse conclusioni si perviene, sostanzialmente, anche con una valutazione ex ante, mediante un calcolo elementare, che chiunque avrebbe potuto effettuare senza bisogno di stime professionali, basato sul rapporto tra la superficie del blocco C (mq 140) e l'estensione dell'ampliamento (mq 780), pari al 18% circa. Ebbene, va considerato che il costo stimato dell'opera si attestava almeno sull'importo di euro 650.00 circa (importo poi rivelatosi, peraltro, anch’esso irrealistico, per difetto) determinato dalla somma di euro 455.000 (progetto iniziale cofinanziato), di euro 150.000 (finanziamento della Comunità Montana), di euro 40.000 (finanziamento della Soprintendenza), di euro 2.187  (costo del terreno). Il 18% del costo dell'ampliamento (da cedere a Samidad) era quindi stimabile, ex ante, almeno in euro 117.000, somma evidentemente superiore all'apporto finanziario complessivo fornito da Samidad, al netto degli interessi di rateazione (euro 90.119,76 pagati per l’acquisto del blocco C, cui vanno sottratti euro 11.350 imputabili ad interessi e cui vanno prudentemente aggiunti, a tutto favore dei convenuti, euro 30.000 già versati in occasione del primo ampliamento, pervenendo ad un importo di euro 108.770), con una differenza di euro 8.230,00 (che, come tale, può essere considerata voce di danno risarcibile).
Quest’ultima valutazione, in mancanza di stime professionali, costituisce infatti un parametro di riferimento minimale cui ragionevolmente avrebbero dovuto attenersi gli amministratori e il tecnico comunale. Né convincono i riferimenti delle parti convenute ad un asserito scarso pregio del “blocco C”, per le ragioni indicate nella perizia di parte, anche in ragione del vincolo di asservimento all’intero complesso, nel tentativo di sminuire il valore dell’immobile, considerando che si trattava pur sempre di una nuova costruzione, dotata di giunti tecnici antisismici e concepita secondo moderni criteri progettuali, facente parte integrante di un complesso immobiliare di particolare pregio anche storico-artistico e di importanza strategica per la proficua conduzione dell’attività assistenziale dell’intera struttura.
Va quindi accolta la domanda della Procura, nei termini dinanzi esposti, limitatamente alla voce di danno afferente la congruità del prezzo di alienazione del blocco C dal Comune alla Samidad (restando assorbita, per le considerazioni fin qui svolte, la questione degli interessi di rateazione).
V. Il danno in questione, liquidabile equitativamente in complessivi euro 9.600 (pari all’importo di euro 8.230,00 maggiorato di rivalutazione monetaria fino alla data della presente sentenza), oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, deve essere senz'altro addebitato, a titolo di colpa grave, alla Giunta Comunale all'epoca in carica, nella sua qualità di organo esecutivo del Comune in quegli anni, sostanziale artefice dell’operazione, presente e votante in seno al Consiglio Comunale che infine deliberò l'operazione di cessione e il relativo prezzo (delibera n. 3 del 2006, citata). E' infatti connotato da intrinseca, grave imprudenza e negligenza il comportamento dell'amministratore che induca il Consiglio comunale ad approvare una cessione immobiliare senza avere preventivamente acquisito informazioni o stime attendibili sul valore dell'immobile.
Per gli stessi motivi, il danno in parola va addebitato anche al responsabile dell'Ufficio Tecnico, il quale ha rilasciato parere favorevole sulla deliberazione in parola, nonostante le incongruenze in discorso, ed ha poi sottoscritto il conseguente contratto senza attivarsi a tutela dell'ente locale di appartenenza.
Trattandosi di responsabilità colposa, vige il criterio della parziarietà, sicché il risarcimento può essere imputato ai quattro convenuti in parti uguali, vale a dire nella somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) ciascuno.
Ovviamente, la voce di danno in esame non riguarda il progettista e direttore dei lavori signor Domenico Aquilano, il quale non può che essere stato chiamato in giudizio, all'evidenza, per la sola voce di danno concernente la destinazione del finanziamento pubblico ad un bene privato, non avendo preso parte alcuna nella procedura di vendita del blocco C dal Comune alla Samidad.
VI. Non può accogliersi la domanda della Procura riguardante la posta di danno connessa alla destinazione di un finanziamento pubblico alla ristrutturazione di un immobile, almeno in parte, privato.
Al riguardo, in disparte ogni considerazione in merito alla procedibilità della domanda e all'attualità del danno (in ragione della revoca del finanziamento e del conseguente contenzioso in sede civile, per tacere del procedimento penale pendente), è dirimente rilevare che la specificazione dei criteri di finanziabilità delle opere, con esclusione dei beni privati (come puntualmente argomentato dai convenuti, alle cui difese può farsi rinvio), si è avuta solo dopo l'esplicarsi delle condotte in contestazione, sicché ciò esclude, in radice, la connotazione in termini di gravità della colpa.
VII. Nelle considerazioni fin qui svolte restano assorbite, in quanto irrilevanti ai fini del decidere, le istanze di integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa di altri soggetti il cui ruolo appare manifestamente estraneo rispetto alla materia del contendere ovvero il cui elemento psicologico già prima facie non appare connotato in termini di gravità.
La valutazione prudente e minimale della voce di danno risarcibile, rispetto alla pur plausibile ricostruzione della Procura, induce infine il Collegio a non avvalersi del potere di riduzione equitativa dell’addebito.
VIII. La reciproca soccombenza è motivo di compensazione delle spese di giudizio nei confronti dei signori Rodrigo Cieri, Martin Heinz Felice, Giampiero Aquilano e Antonio Cieri.
Al convenuto signor Domenico Aquilano - in quanto prosciolto con sentenza nel merito – spetta invece il ristoro delle spese defensionali ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, co. 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639) e dell’art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135), come interpretati dall’art. 10-bis, co. 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248), a sua volta modificato dall'art. 17, comma 30-quinquies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).
Ciò posto: visto l'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; visto il conseguente regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, e l'annessa Tabella A; tenuti in considerazione, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, e dell'art. 11 del citato decreto n. 140 del 2012, il valore della lite (determinabile, ai sensi dell'art. 5, in misura pari alla somma di condanna chiesta a carico del convenuto, nella specie  inferiore ad euro venticinquemila) nonché l’attività difensiva concretamente svolta (nella specie: studio della causa, produzione della memoria difensiva e relativa discussione in udienza); tenuto a mente che qualora un avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso, unico, può essere aumentato fino al doppio (art. 4, comma 4); rilevato che le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel citato decreto n. 140 del 2012 e nelle tabelle allegate, in nessun caso sono vincolanti per la liquidazione stessa (art. 1, comma 7); rilevato altresì che il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete (art. 11, comma 1); tenuto infine a mente che i compensi liquidati in sede giurisdizionale comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa, salve le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità e gli oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo;  tutto ciò premesso e considerato, le spese defensionali ritenute congrue ai fini del rimborso in favore del signor Domenico Aquilano, da parte del Comune di Celenza sul Trigno (amministrazione “di appartenenza”), sono liquidate nella somma onnicomprensiva di euro 800,00 (ottocento/00), oltre alla maggiorazione per oneri fiscali e previdenziali, come per legge.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, con pronuncia definitiva,
CONDANNA
i signori Rodrigo Cieri, Martin Heinz Felice, Giampiero Aquilano e Antonio Cieri al risarcimento della somma di euro 9.600,00 (novemilaseicento/00), oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo, in favore del Comune di Celenza Sul Trigno;
LIQUIDA
le spese defensionali da rimborsarsi al signor Domenico Aquilano in euro 800,00 (800/00), oltre i.v.a. e c.p.a., con onere a carico del Comune di Celenza sul Trigno.
Le spese del giudizio sono, per il resto, compensate.
Così deciso in L’Aquila il 17 ottobre 2012.
Il Giudice estensore
F.to Gerardo de Marco
Il Presidente
F.to Martino Colella
Depositata in Segreteria il 16/11/2012
Il Direttore della Segreteria
(Dott.ssa Antonella Lanzi)